IMU - Imposta Municipale Unica

L’IMU, Imposta Municipale Unica, è una tassa che ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Ultima modifica 7 giugno 2022

Sono confermate, ope legis,  le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022 approvate con Delibera di C.C. n. 48 del 18.12.2020 

SCADENZE E PAGAMENTO IMU 2022

Si ricorda che il 16 giugno 2022 scade il termine per il pagamento della nuova IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli). Il calcolo dell'IMU dovuta in acconto per l'anno 2022 con scadenza il 16/06/2022 si deve eseguire versando il 50% di quanto pagato nel 2021. 

Il 16 dicembre 2022 scade invece il termine per il saldo e conguaglio IMU. 

Attenzione: il codice catastale del Comune di San Vito Lo Capo è I407

NUOVA IMU 2020 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.

  • Nuova IMU su immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado: viene confermata una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
  • Nuova IMU Terreni agricoli: sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) con iscrizione previdenza agricola.
  • Nuova IMU immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
  • Esenzione della nuova IMU per le abitazioni principali: è esente l’abitazione principale del proprietario o usufruttuario o altro; per abitazione principale ai fini IMU deve intendersi solo l’abitazione dove risulta la residenza anagrafica e la dimora del proprietario e della famiglia. Non sono comunque esenti le abitazioni  di pregio di tipo signorile A/1, ville A/8 e castelli A/9.
  • Esenzione dell'IMU alla casa coniugale assegnata al coniuge: il coniuge non assegnatario è esente IMU, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione del giudice della casa all’altro coniuge con figli minori.
  • Esenzione dell'IMU a personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia: è esente un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di Polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

 

 

COME SI PAGA L’IMU

Modello di pagamento F24 e i Codici Tributo IMU: per consentire il versamento dell’IMU, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • Codice Tributo IMU 3912: per il versamento IMU su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3914: per il versamento IMU per i terreni – COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3916: per il versamento IMU per le aree fabbricabili - COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3918: per il versamento IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3925: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • Codice Tributo IMU 3930: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
  • Codice Tributo IMU 3939: per il versamento IMU immobili beni merce – COMUNE

L’importo minimo annuo da versare è pari a € 12,00

COS'È L'IMU

L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.

La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.

La principale novità introdotta con il D.L. n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.

Come si calcola

Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o deliberata dal Comune e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.

La formula generale è:

(BaseImponibile X Aliquota% X QuotaPossesso X MesiPossesso) / 12

 

Calcolo della base imponibile

Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:

  • Residenza (abitazioni)  da A/1 ad A/11 escluso A/10: Coeff. 160
  • Depositi C/2: Coeff. 160
  • Box e garage C/6: Coeff. 160
  • Tettoie: Coeff. 160
  • Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8: Coeff. 140
  • Laboratori C/3: Coeff. 140
  • Fabbricati per esercizi sportivi C/4: Coeff. 140
  • Uffici e studi privati A/10: Coeff. 80
  • Banche D/5: Coeff. 80
  • Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5: Coeff. 65
  • Negozi C/1: Coeff. 55

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 135, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.

Calcolo dell’imposta

L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.

 

 

 

Delibera C.C. n 48 del 18.12.2020
07-06-2022

Allegato formato pdf

emendamento Approvazione Aliquote
07-06-2022

Allegato formato pdf


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